Sez. 2, Sentenza n. 8908 del 09/09/1998 (Rv. 518705 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DOMANDA - IN GENERE | Vendita di immobile oggetto di affrancazione - Acquirente convenuto nel giudizio di affrancazione - Omessa chiamata in garanzia propria o ex art. 1485 cod. civ. del venditore - Intervento adesivo dipendente dello stesso - Legittimità - Conseguenze.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DOMANDA - IN GENERE
Il venditore di un fondo, non chiamato in garanzia propria, ovvero per la "denuntiatio litis" ai sensi dall' art. 1485 cod. civ., dal compratore destinatario della domanda di affrancazione, è legittimato ad esperire soltanto intervento adesivo dipendente in favore di questi, e quindi non può né opporsi all' ordinanza pretorile di affranco, né impugnare autonomamente la decisione emessa dalla sezione specializzata agraria del tribunale se il compratore è acquiescente, perché privo di interesse, finché non è convenuto per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 3 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)