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Sez. 3, Sentenza n. 1339 del 21/02/1996 (Rv. 495941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Locazione di immobili urbani - Giudizio instaurato dal conduttore per il riscatto dell'immobile locato dal terzo acquirente - Chiamata in garanzia del venditore da parte di quest'ultimo - Garanzia propria - Legittimazione del venditore a proporre impugnazione autonoma - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Nel giudizio di riscatto promosso dal conduttore di un immobile urbano nei confronti dell'acquirente, quest'ultimo ove richieda al venditore di essere garantito nell'eventualità della pronuncia di riscatto, propone una domanda di garanzia per evizione avente natura di garanzia propria, cosicché il venditore è legittimato a proporre impugnazione autonoma efficace ad ogni effetto nei confronti di tutte le parti, anche contro la decisione emessa ella causa principale con riguardo alla domanda di riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1485, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)