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Sez. 1, Sentenza n. 287 del 14/01/1997 (Rv. 501727 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE | Sequestro conservativo eseguito su immobile - Giudizio di convalida e di merito - Acquirente dell'immobile in base a titolo inopponibile al sequestrante - Intervento nel giudizio di convalida - Ammissibilità - Natura di intervento adesivo dipendente - Conseguenze - Legittimazione dell'interventore all'impugnazione autonoma - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501727-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE

L'acquirente di un immobile in base a titolo trascritto posteriormente a quello del creditore dell'alienante che abbia eseguito sequestro conservativo sull'immobile stesso, (e quindi inopponibile a quest'ultimo), intervenendo nel giudizio promosso dal sequestrante per la convalida della cautela e per il merito (secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353) assume la veste di interventore adesivo dipendente in quanto portatore dell'interesse giuridicamente protetto alla piena e libera disponibilità dell'immobile acquistato, la cui realizzazione dipende dall'esito del giudizio predetto, e non è legittimato come tale a proporre autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 679

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)