Sez. 3, Sentenza n. 529 del 01/12/1997 Ud. (dep. 17/01/1998) Rv. 209222 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condono - Sospensione obbligatoria dei procedimenti penali - Termine ultimo - È quello del 31 marzo 1997.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 2, commi 37-40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il termine ultimo della sospensione obbligatoria dei procedimenti penali relativi a reati in materia edilizia, prevista dall'art. 38, comma primo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (durante la quale rimane anche sospeso il corso della prescrizione), è da ritenere coincidente con la data del 31 marzo 1997, entro la quale doveva essere integrata la documentazione a sostegno della richiesta di condono presentata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 662/1996).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 37 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)