Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 10/04/1997 Ud. (dep. 13/05/1997) Rv. 208033 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Richiesta d'integrazione della documentazione da parte della P.A. - Inosservanza - Conseguenza: improcedibilità della domanda.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale richiede l'integrazione della documentazione (nella specie lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi, al fine d'accertare se spettasse la riduzione dell'oblazione per la "prima casa"), la domanda di sanatoria diviene improcedibile, qualora detto adempimento non venga compiuto entro il termine stabilito dal comma trentottesimo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non può essere più accertata la congruità dell'oblazione e non è possibile procedere alla sospensione del procedimento in base all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)