Sez. L, Sentenza n. 2579 del 07/03/2000 (Rv. 534657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Scritta - Necessità - Contenuto - Specifica indicazione delle mansioni da espletare - Nozione - Indicazione di una pluralità di mansioni precisate - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. Tuttavia, la necessità della specificità non impedisce l'indicazione di una pluralità di mansioni, tutte precisate in modo non generico, messe in relazione non già ad una sola prestazione lavorativa, ma a due o più possibili prestazioni (la S.C. ha affermato il principio in relazione ad un patto di prova apposto ad un contratto di lavoro di soggetto avviato obbligatoriamente al lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)