Sez. L, Sentenza n. 15307 del 04/12/2001 (Rv. 550833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Necessità della specifica indicazione delle mansioni da espletare - Riferimento al reparto aziendale di svolgimento della prova - Insufficienza - Riferimento alle classificazioni della contrattazione collettiva - Sufficienza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma anche contenere la specifica indicazione delle mansioni da espletare, in relazione alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione sull'esito della prova; a tal fine, mentre non può ritenersi sufficiente la mera indicazione del reparto aziendale ove si svolgerà la prova del lavoratore, il riferimento al sistema classificatorio contenuto nella contrattazione collettiva può integrare la necessaria specificazione delle mansioni, ove le classificazioni contengano una nozione dettagliata del profilo professionale, idonea a specificare l'effettiva struttura delle mansioni, e non si limitino ad un'indicazione positiva o negativa della preparazione professionale necessaria allo svolgimento delle mansioni medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)