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Sez. L, Sentenza n. 13498 del 13/09/2003 (Rv. 566850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Causa del patto di prova - Tutela dell'interesse di entrambe le parti a saggiare la reciproca convenienza al contratto - Indicazione, in coerenza con detta causa, delle specifiche mansioni cui si riferisce l'esperimento - Necessità - Fattispecie in tema di contratto di formazione e lavoro.
Stato
decisa il 2003-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Poiché la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la sua illegittimità, per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi. (Nella specie, la la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valido il contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento di un progetto formativo volto al conseguimento della qualifica di impiegato con mansioni di caporeparto, ma nullo il patto di prova per omessa specificazione delle prestazioni richieste nel periodo di formazione ai fini della prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)