Sez. U - , Sentenza n. 19166 del 02/08/2017 (Rv. 645037 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Stabilizzazione del personale precario - Condizioni - Carattere riservato della procedura - Ulteriori deroghe alle normali procedure di assunzione - Esclusione - Limiti - Conseguenza - Dipendenti impiegati in assenza di preventiva selezione - Ricorso da parte dell'amministrazione a procedure concorsuali per la stabilizzazione degli aspiranti - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell'ipotesi - come nella specie - in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall'amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)