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Sez. U, Ordinanza n. 1778 del 26/01/2011 (Rv. 615779 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Stabilizzazione del personale precario - Condizioni - Carattere riservato della procedura - Ulteriori deroghe alle normali procedure di assunzione - Esclusione - Limiti - Conseguenza - Dipendenti impiegati in assenza di preventiva selezione - Ricorso da parte dell'amministrazione a procedure concorsuali per la stabilizzazione degli aspiranti - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615779-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, i ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata nell'ambito di una procedura di stabilizzazione; le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)