Sez. 5, Sentenza n. 2709 del 12/02/2004 (Rv. 570078 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio - Organizzazione di tempo imprenditoriale - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
I redditi di attività di agente o rappresentante di commercio, ancorché qualificabili come redditi d'impresa ai fini dell'irpef, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, possono essere considerati tali, anche ai diversi fini dell'assoggettamento all'ilor, secondo la previsione dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 - nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980 ed anche alla luce dei principi fissati dalla medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1986 -, solo quando la suddetta attività si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)