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Sez. 5, Sentenza n. 15189 del 30/06/2006 (Rv. 591584 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dall'attività di agente o rappresentante di commercio - Assoggettamento ad imposta - Presupposti - Organizzazione di tipo imprenditoriale - Esenzione - Presupposti - Assenza di apporto di capitale - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591584-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di ILOR, l'assoggettamento ad imposta dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, essendo subordinato alla qualificabilità degli stessi come redditi d'impresa, in relazione alla circostanza che la predetta attività si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, può essere escluso soltanto in presenza della prova, posta a carico del contribuente, della sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'esenzione, ovverosia dell'avvenuta produzione del reddito senza apporto di capitale ovvero con apporto minimo, tale da non determinare una vera organizzazione imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)