Sez. L, Sentenza n. 14542 del 09/11/2000 (Rv. 541510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Quota aggiuntiva, ex art. 21, comma sesto, legge n. 67 del 1988 e concernente pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 - Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme erogate a tale titolo - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Sulle quote aggiuntive di pensione, correlate al calcolo delle retribuzioni imponibili eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, secondo la disciplina dell'art. 21 legge 11 marzo 1988 n. 67, applicabile anche per le pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, vanno liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge; mentre - nel nuovo regime di esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 - su tali quote, a decorrere dal 31 dicembre 1991, compete soltanto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)