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Sez. L, Sentenza n. 1551 del 20/02/1997 (Rv. 502560 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Quota aggiuntiva, ex art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 e concernente pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 - Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme erogate a tale titolo - Decorrenza.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502560-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, relativi ai crediti aventi ad oggetto la quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 e concernente le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data sopra indicata.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)