Sez. L, Sentenza n. 12312 del 21/08/2003 (Rv. 566142 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Quota aggiuntiva ex art. 21, comma sesto, legge n. 67 del 1988 - Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme erogate a tale titolo - Domanda - Esclusione - Decorrenza - Cumulabilità interessi e rivalutazione - Ammissibilità nei limiti di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Con riferimento ai crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettano - con i limiti di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994 - a decorrere dal centoventunesimo giorno (che è lo "spatium deliberandi" previsto dall'art. 7, della legge n. 533 del 1973) successivo alla data di entrata in vigore della legge, atteso che l'obbligo di provvedere da parte dell'istituto discende direttamente dalla legge, senza che sia necessaria la domanda dell'interessato, con conseguente coincidenza tra la maturazione del credito e l'entrata in vigore della legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1884 num. 724 art. 22 com. 36, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)