Sez. L, Sentenza n. 13196 del 09/09/2003 (Rv. 566702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Informazioni alle organizzazioni sindacali ex art. 4, comma terzo, legge n. 223 del 1991 - Contenuto - Indicazione delle ragioni determinanti impedimento di soluzioni alternative ai licenziamenti - Necessità - Riferimento al cosiddetto esubero strutturale - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di collocamento in mobilità e licenziamenti collettivi, esclusa l'ipotesi dell'estinzione dell'intero apparato produttivo, non sono ravvisabili fattispecie per le quali non siano neanche ipotizzabili soluzioni atte ad evitare il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori, legittimando, in sede di comunicazione preventiva, il datore di lavoro a richiamare solo l'evento che, a suo avviso, determina il ricorso alla riduzione di personale. In particolare, poiché la funzione della comunicazione di cui all'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, è quella di consentire alle organizzazioni sindacali una partecipazione con efficacia adeguata al ruolo che il legislatore assegna loro nell'ambito di una vicenda dalla quale esce mutata la stessa struttura dell'azienda, la comunicazione della esistenza di una situazione di esubero strutturale non fa venire meno l'onere per il datore di lavoro di comunicare le ragioni che impediscono il ricorso a soluzioni alternative ai licenziamenti, giacché tali ragioni sono particolarmente idonee a rappresentare quale, secondo l'imprenditore, è l'assetto che necessariamente deve assumere l'azienda a fronte di fattori che non consentano di mantenere immutata la forza lavoro, e la loro comunicazione preventiva risulta particolarmente idonea a contribuire alla conoscenza che il sindacato deve avere per esercitare efficacemente il ruolo di cogestione che la legge gli assegna.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)