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Sez. L, Sentenza n. 5770 del 11/04/2003 (Rv. 562099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Fondamento - Completezza ed adeguatezza delle informazioni - Necessità - Violazione - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, deve compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ravvisato l'omessa indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentivano di porre rimedio all'eccedenza di personale, in quanto la comunicazione fornita dal datore di lavoro, si limitava ad affermare la impossibilità di una riconversione " per ovvi motivi", senza esaminare alcuna soluzione alternativa alla riduzione del personale.)

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)