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Sez. 3, Sentenza n. 15549 del 06/11/2002 (Rv. 558267 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO | Sentenza di accertamento dell'obbligo - Natura e funzione.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558267-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO

In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt.546 ss. cod. proc. civ. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo "debitor debitoris") realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)