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Sez. 3, Sentenza n. 8133 del 03/04/2009 (Rv. 607897 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO | Accertamento - Giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607897-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 cod. proc. civ., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. Ne consegue che, in caso di pignoramento di somme depositate su un libretto bancario vincolato all'ordine del giudice, in quanto ricavate dalla vendita di beni sequestrati ad istanza dell'intestatario, l'oggetto della cognizione non può estendersi alla proprietà dei beni oggetto del sequestro, ma deve limitarsi alla verifica dell'obbligazione debitoria dell'istituto di credito pignorato nei confronti del debitore esecutato. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la pronuncia negativa del giudice di merito che, una volta intervenuta l'inefficacia del sequestro, aveva accertato il difetto di titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della misura cautelare in capo al custode-debitore esecutato, senza stabilire di chi fosse la proprietà dei beni sequestrati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)