Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 27/03/1996 (Rv. 496586 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Cortile - Limiti - Inesistenza di altri fondi assoggettabili alla servitù di passaggio - Deduzione e prova nel giudizio di merito - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI
Ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, per escludere l'esenzione dell'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., nel caso di un cortile, la circostanza dell'inesistenza di altri fondi a carico dei quali sia possibili costituire la servitù di passaggio, concorrendo ad integrare la fattispecie giustificativa della domanda di costituzione coattiva della servitù, deve essere tempestivamente eccepita e provata da colui che invoca la costituzione del diritto di passaggio nel giudizio di merito e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)