Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/03/1988 (Rv. 458152 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CORTILE O GIARDINO - DESTINAZIONE POTENZIALE - RILEVANZA.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CORTILE O GIARDINO - DESTINAZIONE POTENZIALE - RILEVANZA.*
L'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aree ad esso attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode e quindi, per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che sussisteva la condizione ostativa alla Costituzione della servitù di passaggio in un'ipotesi in cui l'area, su cui l'attore aveva domandato la Costituzione della servitù, era stata destinata dal convenuto a giardino dopo la notifica dell'atto di citazione). (V 6230/83, mass n 430997; (V 5227/80, mass n 409066; (V 3190/80, mass n 406989).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)