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Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 14/05/1980 (Rv. 406989 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CORTILI - LIMITI - INESISTENZA DI ALTRI FONDI ASSOGGETTABILI ALLA SERVITU DI PASSAGGIO - DEDUZIONE E PROVA NEL GIUDIZIO DI MERITO - ONERE DELL'INTERESSATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406989-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CORTILI - LIMITI - INESISTENZA DI ALTRI FONDI ASSOGGETTABILI ALLA SERVITU DI PASSAGGIO - DEDUZIONE E PROVA NEL GIUDIZIO DI MERITO - ONERE DELL'INTERESSATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*

Ai fini della Costituzione della servitu di passaggio coattivo, per escludere l'esenzione dell'ultimo comma dell'art 1051 cod civ nel caso di un cortile, la circostanza dell'inesistenza di altri fondi a carico dei quali sia possibile costituire la servitu di passaggio, concorrendo ad integrare la fattispecie giustificativa della domanda di Costituzione coattiva della servitu, deve essere tempestivamente eccepita e provata (da colui che invoca la Costituzione del diritto di passaggio) nel giudizio di merito e non puo, pertanto, essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)