Sez. 1, Sentenza n. 1858 del 24/03/1982 (Rv. 419702 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL P.M. - OMISSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL P.M. - OMISSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento d'adozione ordinaria, il pubblico ministero è parte necessaria e soggetto eventualmente controinteressato, sicché il ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello, in Sede di gravame, nell'indicato procedimento, proposto omettendo la previa notifica al pubblico ministero, ove non sia data esecuzione all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso ex art. 331, primo comma, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del secondo comma di tale norma. (V 2840/73, mass n 366426; (V 1154/72, mass n 354600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)