Sez. 1, Sentenza n. 2840 del 30/10/1973 (Rv. 366426 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IMPUGNATIVA - ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IMPUGNATIVA - ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nell'esame delle ragioni di inammissibilita del ricorso per Cassazione e preliminare, a quella sulla ricorribilita del provvedimento, l'indagine sull'avvenuta Costituzione del rapporto processuale innanzi al SC: deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, per mancata instaurazione del contraddittorio, il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d' appello in Sede di gravame, nel procedimento di adozione, proposto congiuntamente dall'adottante e dall'adottato con semplice deposito in cancelleria, omettendo la previa notifica al pubblico ministero quale parte necessaria del processo e soggetto eventualmente controinteressato. (V 12/72, mass n 355663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 art. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)