diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 14580 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/03/2017) Rv. 269535 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. emessa all'esito dell'esame di richiesta di patteggiamento - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269535-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)