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Sez. 1, Sentenza n. 37575 del 18/03/2014 Ud. (dep. 12/09/2014) Rv. 260803 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. emessa all'esito dell'esame di richiesta di patteggiamento - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Unica impugnazione ammissibile.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260803-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nel caso di applicazione pena su richiesta delle parti, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)