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Sez. 3, Sentenza n. 36221 del 06/06/2019 Cc. (dep. 19/08/2019) Rv. 277612 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. emessa all'esito dell'esame di richiesta di patteggiamento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277612-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di patteggiamento, la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)