Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006 (Rv. 592420 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Pubblica amministrazione - Conferimento della procura alle liti - Potere - Dirigenti di uffici dirigenziali generali - Spettanza - Dipendente delegato - Sede di lavoro - Coincidenza con il foro della controversia - Necessità - Esclusione
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate dal d. lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche il potere di conferire procura alle liti, non è derogata - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso - dalla successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale ufficio (ai sensi dell'art. 1 2 del d. lgs. citato) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure limitatamente al contenzioso del lavoro. Né, allorquando la procura provenga dal dirigente di uffici dirigenziali generali, sussiste alcun limite relativo alla sede in cui presta servizio il dipendente delegato a rappresentare l'amministrazione - sia pure limitatamente al giudizio di primo grado - nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. (Fattispecie relativa a procura alle liti rilasciata a un dirigente in servizio presso la Procura della Repubblica di un distretto diverso da quello del tribunale innanzi al quale si celebrava la controversia di lavoro instaurata contro il Ministero della Giustizia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)