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Sez. L, Sentenza n. 6113 del 22/03/2005 (Rv. 580322 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Comune - Conferimento di procura - Poteri del Sindaco - Delega - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580322-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI

Qualora spetti al Sindaco la legittimazione a stare in giudizio ("legitimatio ad processum") in rappresentanza del comune e, quindi, anche la competenza a conferirne la procura alle liti, non è preclusa al Sindaco stesso la delega dell'esercizio del proprio potere di rappresentanza (anche) processuale del comune ad un assessore oppure ad un dirigente del comune medesimo, quantomeno con riferimento agli affari in ordine ai quali sia dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale. Ciò tanto più si impone ove si tratti di delega (non già di funzioni, ma) di firma, nella quale l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1991 num. 297 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)