Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 23/05/1981 (Rv. 413959 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI A CARICO DELLO STATO IN OCCASIONE DI TERREMOTI - DIRITTO DEGLI OCCUPANTI ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI A CARICO DELLO STATO IN OCCASIONE DI TERREMOTI - DIRITTO DEGLI OCCUPANTI ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO.*
La legge 30 marzo 1965 n 225, sulla cessione in proprieta degli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, attribuisce a coloro che abitano determinati alloggi il diritto soggettivo ad ottenerne la cessione in proprieta, sul duplice presupposto che si tratti di alloggi costruiti a carico dello stato e che siano stati costruiti in conseguenza di terremoti. Per la realizzazione del primo presupposto e necessario che lo stato assuma il compito della costruzione e vi provveda direttamente, o a mezzo di altri enti o strutture organizzative, a cio delegati, erogando i fondi all'uopo necessari; mentre, per la sussistenza del secondo presupposto, la previsione legislativa riguarda gli appartamenti costruiti per soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal terremoto e quindi compresi in edifici strutturalmente destinati ad abitazione e gestiti dagli enti cui essi appartengono. Tali presupposti, costituendo i fatti costitutivi della domanda, vanno provati da coloro che agiscono per sentire dichiarare il loro diritto alla cessione dell'alloggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/03/1965 num. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)