Sez. 1, Sentenza n. 13748 del 27/06/2005 (Rv. 583145 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi costruiti dallo stato in conseguenza di terremoti - Cessione in proprietà ex art. 1 legge n. 225 del 1965 - Presupposti - Momento perfezionativo del diritto alla cessione - Trasmissibilità "iure haereditatis".
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, il diritto alla cessione in proprietà previsto dall'art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, è subordinato alla sola condizione che l'interessato si trovi di fatto nel godimento dell'immobile, in base ad una relazione stabile e continuativa, alla data di entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli artt. 225 e ss. del T.U. approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, in conformità alla finalità della legge, che non era quella, propria dell'edilizia residenziale generalizzata, di regolare le condizioni per le future assegnazioni e cessioni di alloggi popolari a determinate categorie di soggetti, bensì quella di soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal terremoto mediante la cessione in proprietà in favore di chi alla data suddetta si trovasse di fatto nel godimento dell'alloggio in base ad una relazione stabile e continuativa, e quindi di sanare le situazioni eventualmente irregolari per difetto del procedimento di assegnazione o per mancato riscontro dei requisiti soggettivi fissati in via generale in materia di edilizia economica e popolare. Ne consegue che sono inconferenti anche le vicende successive alla data considerata dalla legge, in cui, per volere della norma, è già sorto e si è consolidato il diritto alla cessione dell'immobile, che da quel momento non è più nella disponibilità dell'ente pubblico; onde neppure può trovare applicazione, da quel medesimo momento, il disposto dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (che prevede la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi lo abbia ceduto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero lo abbia abbandonato per un periodo superiore a tre mesi), il quale non è applicabile non solo quando si sia già perfezionato il trasferimento della proprietà con la stipulazione del relativo contratto, ma anche allorché le situazioni da porre a fondamento della revoca siano successive al momento in cui sia divenuto "ex lege" definitivo ed incontestabile il riconoscimento del diritto soggettivo dell'occupante ad ottenere la cessione; diritto che è, inoltre, trasmissibile "iure haereditatis".
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)