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Sez. L, Sentenza n. 12469 del 25/08/2003 (Rv. 566243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Inclusione ex CCNL per i dipendenti da società concessionarie di autostrade dei ventiquattresimi dello scatto biennale maturato allo scioglimento del rapporto - Computo nella indennità di anzianità - Limiti - Ventiquattresimi maturati fino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità in favore dei dipendenti da società concessionarie di autostrade, in base all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, lo scatto biennale previsto in loro favore dalla disposizione dell'art. 22, comma quinto, del CCNL che, per il caso di risoluzione del rapporto non per giusta causa prevede il computo nell'indennità di anzianità dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino alla data di risoluzione del rapporto, concorre ad integrare la base di calcolo della indennità di anzianità, limitatamente ai ventiquattresimi maturati alla data di entrata in vigore della legge (1.ò giugno 1982).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)