Sez. L, Sentenza n. 1889 del 01/02/2005 (Rv. 579281 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata impugnazione in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Giudicato interno - Configurabilità - Esclusione - Diversa qualificazione del rapporto da parte del giudice dell'impugnazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la mancata impugnazione della sentenza in relazione alle questioni relative alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, se non è idonea a determinare il formarsi del giudicato interno sul punto, in quanto esso si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, tuttavia preclude al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sul punto per non incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.(Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, in difetto di impugnazione sul punto, aveva qualificato il rapporto intercorso tra le parti in termini diversi (agenzia) da quelli affermati dal giudice di primo grado (collaborazione coordinata e continuativa) , provvedendo ad applicare il disposto dell'art. 1751 bis cod. civ., in tema di patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto, senza verificare l'applicabilità della norma alle forme di collaborazione coordinata e continuativa diverse dal rapporto di agenzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1751 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)