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Sez. L, Sentenza n. 191 del 09/01/2002 (Rv. 551450 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata contestazione con l'appello di fatti accertati dal giudice di primo grado - Giudicato interno - Configurabilità - Riesame da parte del giudice d'appello - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551450-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro, il giudice di appello, in relazione al dovere, imposto dall'art. 112 cod. proc. civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cui fa riscontro l'onere gravante sull'appellante, ex art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello), non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la sussistenza o sufficienza della prova di essi non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta nel gravame ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento di quei fatti il giudicato interno (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di differenze retributive proposta da un informatore farmaceutico nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, aveva riformato la sentenza di accoglimento del giudice di primo grado ritenendo il rapporto di lavoro di natura non subordinata, mentre l'appello della datrice di lavoro si era fondato esclusivamente sulla asserita nullità del medesimo rapporto per essere il lavoratore sfornito del diploma di laurea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)