Sez. 1, Ordinanza n. 12620 del 26/05/2006 (Rv. 590996 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO IN CORSO DI CAUSA | Nuova disciplina dei procedimenti cautelari ex legge n. 353 del 1990 - Disposizione transitoria ex art. 4, comma quinto, del d.l. n. 571 del 1994, conv. in legge n. 673 del 1994 - Sequestri concessi in epoca anteriore alla entrata in vigore del citato d.l. - Istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro - Art. 669 novies cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO IN CORSO DI CAUSA
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (in data 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del d.l. n. 571 del 1994, conv. con modif. nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilità' ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990,) è applicabile ai giudizi non ancora conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. In tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia di un sequestro adottato in precedenza dal giudice istruttore resta regolata dall'art. 669 cod. proc. civ., ditalchè la relativa istanza va rivolta al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4 com. 5, Legge 06/12/1994 num. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)