Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, cosi' da consentire il completamento delle necessarie procedure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".
Art. 2
1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
Art. 3
1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "A far data dal 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 30 aprile 1995".
Art. 4
1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995".
2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile".
3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.
4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.
5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.
Art. 5
1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995".
Art. 6
1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".
Art. 7
1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".
Art. 8
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia".
Art. 9
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituita dalla seguente:
" e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;".
2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformita' alle norme vigenti al momento delle nomine stesse.
Art. 10
1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".
2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni".
Art. 11
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1.
Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" .
Art. 11-bis
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell' ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonche'i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza."
2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' abrogato.
Art. 12
1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Delega al Governo in materia penale) . - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). -
1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996".
Art. 13
1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Efficacia di singole disposizioni) . - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."