Sez. 1, Sentenza n. 3489 del 21/02/2004 (Rv. 570375 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA | Disciplina dei procedimenti cautelari introdotta dalla legge n. 353 del 1990 - Disposizione transitoria dettata dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 571 del 1994 (e dalle identiche norme contenute nei precedenti decreti non convertiti), in ordine ai sequestri anteriormente autorizzati - Interpretazione - Sequestri non convalidati, anche con sentenza ancora soggetta ad impugnazione - Inefficacia - Limitazione alle sentenze intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei predetti decreti - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA
In tema di procedimenti cautelari e con riguardo alla nuova disciplina sul processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la disposizione transitoria dettata dall'art. 4, quinto comma, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673) - nonché dalle precedenti identiche norme contenute nei DD.LL. nn. 105, 235, 380 e 493 del 1994, non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della citata legge n. 673 del 1994 -, la quale prevede, fra l'altro, l'inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati "se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi", deve interpretarsi nel senso che - ove ai processi pendenti, in ragione di un'accertata incompatibilità con la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova normativa - a partire dal 16 febbraio 1994 (data di entrata in vigore del primo dei decreti - legge summenzionati) è sufficiente, per determinare l'inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla data medesima, che nei processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dell'istanza di convalida o dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato (con conseguente obbligo del giudice, in tali casi, di applicare immediatamente lo "ius superveniens", anche d'ufficio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/02/1994 num. 105 art. 4 com. 5, Decreto Legge 14/04/1994 num. 235 art. 4 com. 5, Decreto Legge 18/06/1994 num. 380 art. 4 com. 5, Decreto Legge 08/08/1994 num. 493 art. 4 com. 5, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4 com. 5, Legge 06/12/1994 num. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)