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Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 07/06/1999 (Rv. 527128 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Istituti bancari - Doveri e regole d'azione - "Culpa in omittendo" - Portata e limiti - Titoli acquistati da una società fiduciaria per conto dei clienti con facoltà di dazione in pegno - Dazione dei titoli in pegno ad un istituto di credito da parte della fiduciaria a garanzia di un'apertura di credito - Onere di accertamento gravante sull'istituto - Portata - Valutazione della eventuale non corrispondenza della costituzione in pegno all'interesse dei clienti della fiduciaria - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527128-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità degli istituti bancari per "culpa in omittendo" (per inosservanza, cioè, degli oneri di informazione e di comunicazione inerenti a tutte le operazioni di erogazione del credito), la necessità della adozione di doverose cautele informative e conoscitive non si estende sino all'onere di accertamento e di sindacato dei rapporti interni tra mandatario, che chiede l'accesso al credito, e mandante, che abbia, in precedenza, consentito allo stesso mandatario la costituzione in pegno, presso l'istituto, di titoli già acquistati per suo conto dal mandatario in via fiduciaria. (Nella specie, una società fiduciaria, la cui attività consisteva nell'acquisto e nell'amministrazione di titoli a reddito fisso per conto di privati, dai quali era altresì autorizzata a costituire in pegno i titoli acquistati, aveva conferito in pegno ad una banca alcuni titoli obbligazionari a garanzia di un'apertura di credito concesso dalla banca stessa ad una società collegata alla fiduciaria, ed il giudice di merito aveva ritenuto insussistente qualsivoglia obbligo della banca di valutare, in concreto, se la costituzione di pegno da parte della fiduciaria - mandataria rispondesse effettivamente all'interesse dei clienti - mandanti. La S.C., nel confermare la sentenza e nell'enunciare il principio di diritto che precede, ha, ancora, rilevato come l'insussistenza dell'obbligo "de quo" a carico della banca fosse ulteriormente desumibile dalla norma di cui all'art. 1711 cod. civ., per la quale l'eccesso di mandato in relazione allo scopo produce effetti con riguardo ai soli rapporti tra mandante e mandatario e non anche a quelli tra mandatario e terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)