Sez. 1, Sentenza n. 343 del 13/01/1993 (Rv. 480247 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - Da accreditare | Versamento da parte del cliente nella propria banca di assegni bancari tratti su altre banche - Immediato accreditamento e prelievo dei relativi importi - Invio dei titoli per l'incasso alle banche trattarie - Trattenimento dei titoli in giacenza fino alla scadenza del termine massimo - Pregiudizio subito dalla prima banca - Responsabilità risarcitoria delle banche trattarie - Natura contrattuale ed extracontrattuale.
Titoli di credito - Assegno bancario - Da accreditare
Qualora il cliente versi presso la propria banca assegni bancari tratti sul altre banche, con immediato accreditamento e prelievo dei relativi importi, e dette trattarie, cui i titoli vengano inviati per l'incasso, li trattengano in giacenza, fino alla scadenza del termine massimo consentito dall'art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, in attesa di tardive affluenze di provvista, la responsabilità risarcitoria delle trattarie medesime, per il pregiudizio che la prima banca abbia subito in relazione alla consistenza delle sue esposizioni, deve ritenersi configurabile sia a titolo contrattuale, per violazione dei doveri discendenti da rapporto di mandato, sia a titolo extracontrattuale, alla stregua dei doveri di correttezza e diligenza che gravano sugli istituti di credito per effetto della speciale disciplina, anche pubblicistica, cui sono soggetti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)