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Sez. L, Sentenza n. 3857 del 17/11/1975 (Rv. 378103 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378103-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO.*

Nei contratti di lavoro, ancorche disciplinati da particolare normativa che assicuri normalmente al rapporto una certa stabilita, piu o meno intensa, il comportamento del lavoratore deve essere valutato alla stregua della sua naturale posizione di contraente piu debole, che - durante lo svolgimento del rapporto - puo determinarlo a non esercitare i propri diritti o addirittura a rinunciare ad essi, stante il ragionevole timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro, che, pur senza giungere al licenziamento, possono assumere le forme piu disparate. Di conseguenza, la prescrizione di cui all'art 2948 n 4 cod civ, non puo decorrere per crediti nascenti dal rapporto di lavoro di addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione in pendenza del rapporto stesso (dichiarazione di illegittimita costituzionale sentenze della Corte costituzionale n 143 del 1969, n 86 del 1971, n 174 del 1972), senza che, a tali fini, sia consentito effettuare distinzione alcuna fra lavoratori con impiego stabile e lavoratori con impiego meno stabile. (V 3283/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)