diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10263 del 22/09/1999 (Rv. 530191 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Prima dell'iscrizione della società pur costituita nel registro delle imprese - Disposizione del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ. - Applicabilità analogica - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530191-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE

La norma del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ., che prevede la nullità della emissione e della vendita delle azioni di società prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, è applicabile anche alla vendita di quote di società a responsabilità limitata effettuata anteriormente all'iscrizione di tale società - pur già costituita - in detto registro, senza che a tale applicabilità sia d'ostacolo il mancato richiamo del suddetto terzo comma dell'art. 2331 nell'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ., poiché esso si spiega solo con la circostanza che in tale forma societaria il capitale è diviso in quote e non in azioni, laddove, invece, la ragione giustificativa della nullità - costituita dall'incompatibilità logica di un trasferimento di capitale sociale prima che la società venga ad esistenza con l'iscrizione e, quindi, dalla mancanza dell'oggetto della cessione - ricorre analogamente, tenuto conto che essa è direttamente consequenziale alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 2331, le quali sono espressamente richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2475 e, rispettivamente prevedendo, che solo con l'iscrizione la società acquisti la personalità giuridica e che, in difetto, chi abbia agito in nome della società, assuma responsabilità illimitata, escludono che prima dell'iscrizione, possa configurarsi una forma societaria anche "irregolare". Tale interpretazione, quanto ai contratti societari stipulati dopo la sua entrata in vigore, trova, inoltre, conferma nell'ultimo comma dell'art. 2479 cod. civ. (introdotto con l'art. 1, comma secondo, legge n. 310 del 1993), il quale, imponendo l'iscrizione nel registro delle imprese dei trasferimenti di quote di S.r.l., presuppone che la società sia già venuta a giuridica esistenza con la preventiva iscrizione, in tal modo ribadendo che anteriormente quel trasferimento non è possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2475 com. 2, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 12 com. 2, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)