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Sez. 3, Sentenza n. 27335 del 12/12/2005 (Rv. 589928 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Atti compiuti dal falso rappresentante (rappresentante senza poteri) - Ratifica - Atti compiti in nome di costituenda società di capitali - Ratifica per "facta concludentia" - Idoneità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589928-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA

La società di capitali, che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese, può ratificare gli atti posti in essere dal rappresentante senza potere, tale dovendosi considerare colui che agisce in nome di una costituenda società di capitali, incorrendo nella responsabilità prevista dall'art. 1398 cod. civ. Gli effetti della ratifica retroagiscono peraltro al momento della stipulazione del contratto di società, ma non anche per i negozi posti in essere ancora precedentemente, attesa l'impossibilità per il "falsus procurator" di spendere il nome di un soggetto ancora non venuto ad esistenza. La ratifica del negozio concluso dal "falsus procurator" può desumersi anche da "facta concludentia", sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una società (di una persona giuridica) il comportamento dal quale possa inferirsi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa e tale comportamento risulti da atto scritto quando per il negozio da ratificare richieda la forma scritta (Principio dalla S.C. affermato in relazione a fattispecie caratterizzata: a) dal conferimento, immediatamente dopo il perfezionamento del contratto sociale ed anteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese, ad un determinato soggetto dell'incarico, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, di indicare ex art. 583 cod. proc. civ. la medesima come aggiudicataria del bene all'esito della gara celebratasi in sede esecutiva ex art. 584 cod. proc. civ., e di provvedere a quanto necessario per portare ad effetto tale aggiudicazione con il trasferimento in favore della medesima della proprietà del Palazzo Franchetti di Venezia; b) dalla effettuazione della dichiarazione ex art. 583 cod. proc. civ. e del pagamento del saldo prezzo di £ 400 milioni prima dell'iscrizione della società; c) dall'emissione del decreto di trasferimento successivamente all'iscrizione in questione; d) dall'essersi la detta società resa intestataria del bene, a tale stregua ratificando l'operato del suindicato rappresentante e di quanti altri avevano agito in suo nome).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 583, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)