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Sez. L, Ordinanza n. 22869 del 16/08/2024 (Rv. 672334-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indicazione della causale giustificativa - “Picchi produttivi” - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672334-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nei contratti di lavoro a tempo determinato, soddisfa il requisito di specificità la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia all'intensificazione dell'attività, quando sia accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato l'illegittimità di due contratti per prestazioni di lavoro a termine - uno interinale per prestazione di lavoro temporaneo, l'altro di somministrazione di lavoro, entrambi prorogati e aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di portalettere - rilevando che l'utilizzatrice Poste Italiane S.p.A. non aveva dato prova né dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative legittimanti il ricorso a detti contratti, né del nesso causale tra tali ragioni giustificative e l'assunzione del dipendente).

Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)