Sez. L - , Sentenza n. 840 del 15/01/2019 (Rv. 652564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine - Ragioni di carattere produttivo - Specificità della causale giustificativa - Requisiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - nel testo precedente la modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, conv. nella l. n. 133 del 2008 - nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto a tale onere rispetto ad un dipendente RAI, nel cui contratto a termine era contenuta un'indicazione puntuale della particolare attività richiesta al lavoratore nell'ambito del determinato contesto aziendale rappresentato dalla produzione televisiva anche con lo strumento di "internet").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 21 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)