Sez. L - , Ordinanza n. 77 del 04/01/2019 (Rv. 652447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indicazione della causale giustificativa - “Picchi produttivi” - Sufficienza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nei contratti di lavoro a tempo determinato, soddisfa il requisito di specificità la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia alla intensificazione dell'attività, quando sia accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione. (Fattispecie in cui l'apposizione del termine - richiamata la previsione dell'art. 61 del c.c.n.l. per i lavoratori dei porti - era stata giustificata da particolari punte di attività in dipendenza di commesse che si erano avute nel porto di Gioia Tauro, così come suffragato dalla natura delle mansioni affidate e dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché dalla durata di essa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368, Contr. Coll. 26/07/2005, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)