Sez. L, Sentenza n. 4218 del 17/07/1979 (Rv. 400736 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITE - PARTE VITTORIOSA - RAGIONI PRETERMESSE O RESPINTE - MANCATA RINUNCIA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITE - PARTE VITTORIOSA - RAGIONI PRETERMESSE O RESPINTE - MANCATA RINUNCIA - SUFFICIENZA.*
In caso di integrale impugnazione della sentenza di primo grado, la parte vittoriosa, che abbia visto accolte in primo grado le sue conclusioni di merito per ragioni diverse da quelle da essa prospettate o respinte o ritenute assorbite, non e tenuto a riprodurre, ne con appello incidentale ne con espresse deduzioni, tali ultime ragioni, essendo soltanto necessario che ad esse non rinunci ne esplicitamente ne implicitamente, la quale rinuncia puo escludersi quando il complesso degli Atti difensivi o la situazione processuale diano modo al giudice di identificare, senza possibilita di equivoco, i limiti del riesame. (Conf 524/73, mass n 362538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)