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Sez. 1, Sentenza n. 1138 del 24/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210247 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Poteri del giudice - Modificazione della pena inflitta per il reato più grave - Esclusione - Diminuzione della pena inflitta per i reati satelliti - Possibilità - Aumento della pena complessiva o di quella inflitta per i singoli reati - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210247-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede di applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessiva, ma anche per le singole fattispecie criminose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)