Sez. 1, Sentenza n. 5826 del 22/10/1999 Cc. (dep. 04/01/2000) Rv. 214839 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Divieto di aumento, in sede esecutiva, oltre che della pena complessiva, anche di quella inflitta per ciascun reato satellite - Insussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Alla stregua del letterale tenore dell'art.671, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, è tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell'art.187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, non gli è vietato, nell'operare sulla relativa pena l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell'operazione non dia luogo al superamento del summenzionato limite fissato dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)