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Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 06/07/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216752 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione - Determinazione della pena - Criteri - Pena originariamente prevista per i cd. reati "satellite" - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216752-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), perciò senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i cd. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di esso rispetto a quello relativo alla violazione più grave. (Fattispecie nella quale, in sede esecutiva, a richiesta del condannato, era stata ritenuta la continuazione tra reati finanziari, per i quali egli aveva riportato condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, e reati comuni, per i quali aveva riportato sessantasei condanne, tutte a pene pecuniarie, con il risultato finale di una rideterminazione della pena complessiva in tre anni di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)