diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 12/04/1990 (Rv. 466645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466645-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.*

Le domande riconvenzionali - anche se tardivamente proposte (nella specie, in Sede di precisazione dalle conclusioni), anziché con la comparsa di risposta, come richiede l'art. 167 cod. proc. civ. - sono tuttavia ammissibili qualora la controparte non ne eccepisca immediatamente la tardività ed anzi accetti il contraddittorio su di esse, atteso che, il divieto di mutamento della domanda in primo grado, cui va ricondotto anche quello di tardiva proposizione della riconvenzionale, risponde ad un interesse privato onde la sua violazione non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, ed ove questa non abbia viceversa accettato il contraddittorio al riguardo, con la conseguenza che così la detta domanda rimane acquisita al processo ed il giudice ha l'Obbligo di pronunciarsi su di essa. (Conf 3956/88, mass n 459123; (Conf 4040/87, mass n 452828; (Conf 7554/86, mass n 449579; (Conf 3834/85, mass n 441410).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)